Art. 7.
(Fondo regionale per lo spettacolo dal vivo).

      1. L'intervento delle regioni per la promozione e lo sviluppo delle attività di

 

Pag. 15

spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo regionale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
      2. Ai fini dell'incremento annuale del fondo regionale per lo spettacolo dal vivo, l'incremento minimo della quota di risorse proprie destinata dalle regioni è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento stesso.
      3. Le risorse allocate a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.